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D.P.R. 26/08/1993 n. 4120.030 13 19 26 33 37 40 0.032 14 21 29 36 40 44 0.034 15 23 31 39 44 48 0.036 17 25 34 43 47 52 0.038 18 28 37 46 51 56 0.040 20 30 40 50 55 60 0.042 22 32 43 54 59 64 0.044 24 35 46 58 63 69 0.046 26 38 50 62 68 74 0.048 28 41 54 66 72 79 0.050 30 44 58 71 77 84 - Per valori di conduttivitā termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella 1, i valori minimi dello spessore del materiale isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella 1 stessa; -I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,5; -Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate nč all'esterno nč su locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,3; -Nel caso di tubazioni preisolate con materiali o sistemi isolanti eterogenei o quando non sia misurabile direttamente la conduttivitā termica del sistema, le modalitā di installazione e i limiti di coibentazione sono fissati da norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni; I canali dell'aria calda per la climatizzazione invernale posti in ambienti non riscaldati devono essere coibentati con uno spessore di isolante non inferiore agli spessori indicati nella tabella 1 per tubazioni di diametro esterno da 20 a 39 mm; ALLEGATO C G M = numero di ore annue di funzionamento portata in m/h da 1400 a 2100 °C giorno oltre 2100 °C giorno 2.000 4.000 2.700 5.000 2.000 1.200 10.000 1.600 1.000 30.000 1.200 800 60.000 1.000 700 Per portate non indicate in tabella si procede mediante interpolazione lineare; ALLEGATO D TECNOLOGIE DI UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA O ASSIMILATE ELETTIVAMENTE INDICATE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA IN SPECIFICHE CATEGORIE DI EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA O ADIBITI AD USO PUBBLICO E1 Edifici adibiti a residenza con carattere continuativo; - Impianti con pannelli solari piani per produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari destinati ad abitazioni civili, case di pena, caserme, collegi, conventi, comunitā religiose, siti in localitā con irradianza media annuale su piano orizzontale maggiore di 150 W/mý; E2 Edifici adibiti a ufficio o assimilabili; - Pompe di calore per climatizzazione estiva-invernale nei casi in cui il volume climatizzato č maggiore di 10.000 m3 (valutare anche eventuale azionamento delle pompe di calore mediante motore a combustione interna); -Refrigeratori con recupero per climatizzazione di grossi centri di calcolo; E3 Edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura; - Impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica per strutture ospedaliere con oltre 200 posti letto (considerare anche possibile abbinamento con macchine frigorifere ad assorbimento nel caso di potenza elettrica in cogenerazione maggiore di 500 kW); E6 Edifici ed impianti adibiti ad attivitā sportive; - Pompe di calore destinate a piscine coperte riscaldate per deumidificazione aria ambiente e per riscaldamento aria ambiente, acqua vasche e acqua docce; -Pannelli solari piani per riscaldamento dell'acqua delle vasche delle piscine; -Pannelli solari piani per produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari destinata a docce in impianti sportivi con particolare riferimento ai campi all'aperto; ALLEGATO E VALORE MINIMO DEL RENDIMENTO DEI GENERATORI DI CALORE 1. Generatori di calore ad acqua calda con potenza termica utile nominale compresa tra 4 kw e 400 kw. (soppresso dall'articolo 18 del DPR n. 551/99) 2. Generatori di calore ad aria calda con potenza termica utile nominale non superiore a 400 kW Valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale; .c = (83+2 log Pn)% dove log Pn = logaritmo in base 10 della potenza nominale espressa in kW; Per potenza nominale superiore a 400 kW il valore del rendimento di combustione deve essere uguale o superiore al valore sopra indicato e calcolato a Pn=400 kW; La verifica del "rendimento di combustione" dei generatori di calore ad aria calda deve essere effettuata secondo le metodologie indicate nelle seguenti norme tecniche UNI: -UNI 7414: Generatori di aria calda funzionanti con bruciatore ad aria soffiata per combustibile liquido e gassoso; - UNI 8125: Generatori di aria calda funzionanti a gas con bruciatore ad aria soffiata; - UNI 9461: Generatori di aria calda a gas con bruciatore atmosferico non equipaggiato con ventilatore nel circuito di combustione; -UNI 9462: Generatori di aria calda a gas con bruciatore atmosferico equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione; In alternativa all'applicazione delle suddette norme UNI la verifica del rendimento puō essere effettuata con le metodologie riportate in norme tecniche equivalenti di altri paesi membri della Comunitā europea; ALLEGATO Libretto di centrale ALLEGATO Libretto di impianto ALLEGATO I REQUISITI MINIMI DEGLI ORGANISMI ESTERNI INCARICATI DELLE VERIFICHE 1. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere nč il progettista, il fabbricante, il fornitore o l'installatore delle caldaie e degli apparecchi che controllano, nč il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire nč direttamente nč in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione di caldaie ed apparecchi per impianti di riscaldamento. 2. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere fornitori di energia per impianti di riscaldamento, nč il mandatario di una di queste persone. 3. L'organismo ed il personale incaricato devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integritā professionale e competenza tecnica e non devono essere condizionati da pressioni ed incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche. 4. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici ed amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; deve altresė avere a disposizione il materiale necessario per le verifiche straordinarie. 5. Il personale incaricato deve possedere i requisiti seguenti: a) una buona formazione tecnica e professionale, almeno equivalente a quella necessaria per l'installazione e manutenzione delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica; b) una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da effttuare ed una pratica sufficiente di tali controlli; c) la competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati. 6. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato delle verifiche. La remunerazione di ciascun agente non deve dipendere nč dal numero delle verifiche effettuate nč dai risultati di tali verifiche. 7. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilitā civile, a meno che tale responsabilitā non sia coperta dallo Stato in base alla legislazione vigente o si tratti di un organismo pubblico. 8. Il personale dell'organismo č vincolato dal segreto professionale. |
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